Avv. CLAUDIO AVITABILE
Notaio in Verona
VERONA - via Carmelitani Scalzi, 11
Rep.N.237.874 = 22 Novembre 2008 = Racc.N.5.678
Verbale di Assemblea di Associazione
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2008 (duemilaotto), il giorno 22 (ventidue) del mese di Novembre, in Verona, via dei Mutilati N. 4 (quattro), alle ore 14 (quattordici).
Innanzi a me Avv. Claudio Avitabile, Notaio in Verona ed iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente:
il dott. Cruciani Giorgio, nato a Roma il 6 (sei) Novembre 1948 (millenovecentoquarantotto), medico, quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione "COLLEGIO ITALIANO DEI PRIMARI ONCOLOGI MEDICI OSPEDALIERI", con sede in Genova, via Goffredo Mameli N. 3/1 (C.F. 97264650157 - Part. I.V.A. 13177120154).
Io Notaio sono certo dell'identità personale della parte costituita, la quale mi chiede di ricevere il presente Verbale di Assemblea, indetta in seconda convocazione per questo giorno, ora e luogo con il seguente ordine del giorno:
- proposta modifiche dello statuto (artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13);
- approvazione del nuovo Statuto;
- varie ed eventuali.
A norma dello Statuto dell'associazione e su unanime designazione dei presenti, assume la presidenza della presente Assemblea il dott. Cruciani Giorgio, il quale, constatato:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata e sono presenti N.
33 (trentatré) associati su 182 (centottantadue) membri
dell'Associazione;
- che è presente il Presidente del Consiglio Direttivo in persona di sè medesimo;
- che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.g.;
- che nessuno si oppone all'O.d.g.;
dichiara validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sull'O.d.g..
Il Presidente riferisce i motivi di evidente utilità che consigliano la modifica degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dello Statuto, di cui dà lettura nel nuovo testo.
L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti, delibera:
1) di modificare gli artt. artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dello Statuto sociale vigente;
2) di approvare conseguentemente il testo del nuovo Statuto, che risulta essere quello di cui al documento che, previa lettura, si allega al presente atto sub "A".
Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 14,18 (quattordici e diciotto).
Del presente atto ho dato lettura alla parte costituita, che l'approva e mi dispensa espressamente dalla lettura dell'allegato. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su tre pagine di un foglio.
Sottoscritto alle ore 14,20 (quattordici e venti).
F.TO CRUCIANI GIORGIO - NOTAIO AVITABILE CLAUDIO
(SEGUE SIGILLO).
Allegato "A" al Rep.N.237.874/Racc.N.5.678
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COLLEGIO ITALIANO DEI PRIMARI ONCOLOGI MEDICI OSPEDALIERI"
ART. 1) DENOMINAZIONE
E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile l' Associazione denominata "COLLEGIO ITALIANO DEI PRIMARI ONCOLOGI MEDICI OSPEDALIERI" (in seguito per brevità l' "Associazione").
ART. 2) SEDE
L'Associazione ha sede in Genova, Via Goffredo Mameli N. 3/1.
ART. 3) DURATA
L'Associazione è costituita con durata illimitata.
ART. 4) SCOPI E FINALITÀ
L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica ed apolitica.
Scopo della Associazione è la tutela e la promozione dell'Oncologia Medica Ospedaliera, sotto il profilo e l'aspetto scientifico, professionale ed istituzionale. L'Associazione svolgerà tutte le attività utili al raggiungimento di tale scopo, e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali l'Associazione potrà
collaborare, aderire o partecipare a qualsiasi Ente, Istituzione o altro soggetto, pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. Allo scopo di meglio conseguire le finalità istituzionali, ed in via ad esse complementare,
l'Associazione potrà inoltre organizzare convegni, corsi od altre manifestazioni nel settore oncologico, stipulare contratti di servizi scientifici, di sponsorizzazione, di divulgazione di marchi e di prodotti, o di prestazione di servizi in genere con Enti, imprese e/o privati che operino nel settore oncologico.
ART. 5) CATEGORIE DEI SOCI
L' Associazione è formata da:
a) Soci fondatori;
b) Soci ordinari;
c) Soci onorari.
I Soci fondatori sono quelli che hanno fondato l'Associazione;
hanno diritto di voto; possono venire eletti dall'Assemblea dei soci alle cariche sociali, limitatamente a non più di 3 mandati consecutivi, e nell'ambito dei 3 mandati per non più di 2 mandati consecutivi nella carica di consigliere. Il socio che ha ricoperto la carica di Presidente non può successivamente al suo mandato
ricandidarsi a cariche elettive.
I Soci ordinari sono i Primari Ospedalieri Responsabili di Unità Operative complesse di Oncologia Medica ammessi a seguito di delibera dell'Assemblea dei Soci; hanno diritto di voto in Assemblea e possono venire eletti dall'Assemblea dei soci alle cariche sociali, limitatamente a non più di 3 mandati consecutivi, e nell'ambito dei 3 mandati per non più di 2 mandati consecutivi nella carica di consigliere, purché in regola con il pagamento delle quote associative, ove previste. Il socio che ha ricoperto la carica di Presidente non può successivamente al suo mandato ricandidarsi a cariche elettive.
Possono aderire al CIPOMO come Soci Ordinari i Primari di Oncologia Medica delle Aziende Sanitarie Locali.
Possono essere Soci onorari (su delibera del Consiglio Direttivo) le Persone, gli Enti e le Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o
economico, al perseguimento degli scopi della Associazione. I Soci onorari hanno diritto di voto in Assemblea.
Tutti i soci fondatori e ordinari si impegnano a pagare (per tutta la permanenza di vincolo associativo) le quote associative annuali ove previste dall'Assemblea dei soci.
L' adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote associative, ove previste, sono intrasmissibili e non sono comunque rivalutabili. Tutti gli Associati sono obbligati ad osservare lo statuto, i regolamenti, e le
delibere assunte dagli organi sociali.
ART. 6) DECADENZA
La qualifica di Associato si perde per dimissioni o per esclusione. Chi intende dimettersi dalla Associazione deve comunicarlo per iscritto al Segretario; la dimissione ha effetto immediato. Il Consiglio Direttivo delibera la esclusione dell'Associato per violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle delibere
degli organi sociali, nonché per mancato pagamento della quota associativa annuale, ove prevista. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'Associato, mediante lettera raccomandata a.r..
ART. 7) ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi della Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l'Ufficio di Presidenza;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 8) ASSEMBLEA DEI SOCI
E' l'organo deliberante per quanto concerne:
- ammissione dei Soci ordinari;
- eventuale determinazione della quota associativa;
- definizione delle procedure elettorali alle cariche sociali;
- elezione del Consiglio Direttivo, con separate nomine del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, del Tesoriere, e dei Consiglieri;
- elezione di due revisori dei conti titolari, più un supplente, su proposta dell'ufficio di Presidenza;
- approvazione del programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- modifiche dello statuto;
- scioglimento della Associazione;
- esame di ogni altro problema posto alla Assemblea, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un quarto dei Soci.
Si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta, indicante la data,l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La comunicazione deve essere inviata a tutti i Soci, almeno venti giorni prima della data prevista. Hanno diritto di voto tutti i Soci:
fondatori, onorari e ordinari, che risultano in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista. E' ammessa una sola delega per ogni socio presente avente diritto di voto. E' regolarmente costituita in 1^ convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, ed in 2^ convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, ad eccezione delle assemblee convocate per le modifiche e/o
integrazioni dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, ad eccezione della delibera di scioglimento della Associazione, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, nonché delle modifiche e/o integrazioni dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti aventi il diritto di voto. Le proposte di modifica/integrazione devono essere
preventivamente presentate alla attenzione del Consiglio Direttivo, per la successiva presentazione in Assemblea. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano, salvo diversa modalità stabilita dalla Assemblea. Per la elezione al Consiglio Direttivo, le votazioni saranno effettuate a scrutinio segreto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza/impedimento, dal Vice-Presidente.
ART. 9) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E' l'organo esecutivo, a cui è affidata l'amministrazione dell'Associazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità dell'associazione. E' costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, e da 9 Consiglieri, tutti eletti dall'assemblea dei Soci fra
i soci fondatori o ordinari con scadenza biennale, nonché dai past- Presidents. Possono essere eletti alle cariche di Presidente, Vice- Presidente, Segretario e Tesoriere coloro che hanno espletato almeno un mandato con la qualifica di Consigliere o Revisore dei Conti. Partecipano alle riunioni, con diritto di voto, i Presidenti dei 2 successivi Congressi Nazionali in calendario; partecipa inoltre, senza diritto di voto, il Coordinatore del Comitato studi clinici. Il Coordinatore del Comitato studi clinici è nominato dal Consiglio
Direttivo fra i soci ordinari, rimane in carica per due mandati consecutivi, salvo revoca, dopodiché la sua permanenza nella carica è a discrezione del Consiglio Direttivo. Coordina l'attività del Comitato studi clinici, disciplinato da apposito regolamento approvato ai sensi del presente articolo dello statuto, e ne riferisce
al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario, su mandato del Presidente, con avviso tramite e-mail, fax o posta, almeno 10 giorni prima della data prevista della riunione. Fra i suoi compiti sono comprese le seguenti funzioni:
- sottopone alla approvazione della Assemblea gli obiettivi, il programma di attività, le richieste di ammissione dei nuovi Soci;
- propone alla Assemblea le variazioni/integrazioni dello Statuto;
- presenta alla Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo per la discussione ed approvazione;
- istituisce Commissioni per obiettivi , indicando la composizione e le finalità.
Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell'associazione. La riunione del Consiglio Direttivo è valida, se è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti dall'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice-Presidente. In caso di dimissioni del Presidente o di almeno
dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo si intende decaduto. In tal caso si provvederà a nuove elezioni in occasione del primo Congresso Nazionale. In caso di dimissioni del Presidente, il suo ruolo è ricoperto dal Vice-Presidente. E' convocato dal Segretario su mandato del Presidente o su richiesta da almeno 6 dei suoi Membri. Le Riunioni del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate dal Segretario.
ART. 10) L'UFFICIO DI PRESIDENZA
E' costituito da Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere. E' convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, per la gestione operativa delle attività della Associazione, secondo le direttive della Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione. Il Segretario:
- svolge tutte le attività di segreteria;
- convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, su mandato del Presidente;
- verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo, gli argomenti posti in discussione all'Assemblea, le decisioni deliberate in Assemblea.
Il Tesoriere:
- ha il compito di raccogliere e verificare il pagamento delle quote associative, ove previste;
- detiene la contabilità relativa alla attività della Associazione;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al
Consiglio Direttivo e successivamente da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
ART. 11) REVISORI DEI CONTI
I Revisori titolari si riuniscono, anche su richiesta del Tesoriere, per la verifica della contabilità in previsione della presentazione del Bilancio Consuntivo. L'esame della documentazione è ammesso anche per via telematica. I revisori titolari hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee e riunioni del Consiglio
Direttivo.
ART. 12) SPESE DI GESTIONE
A tutti i Soci, ai Componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni non spetta alcun tipo di emolumento per l'attività svolta. Le spese sostenute dagli stessi nell'ambito delle attività
della Associazione potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate dal Presidente, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.
ART. 13) RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
I proventi su cui si basa l'attività della Associazione provengono da:
- quote associative annuali, ove previste;
- contributi liberali, da Enti Pubblici e Privati, da Società e da Persone Fisiche;
- lasciti, donazioni, elargizioni, quote, rendite, proventi, anche finanziari, che perverranno all'associazione a qualunque titolo;
- ogni altro introito non in contrasto con le finalità statutarie.
Tali proventi concorrono a formare il patrimonio dell'associazione unitamente a:
- ogni bene mobile ed immobile, compresi numerario, titoli e quote di partecipazione sociale che diverrà di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio della medesima sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga, secondo delibera dell'Assemblea. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali ed in quelle ad esse connesse.
ART. 14) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 15) RINVIO C.C.
Per quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.
F.TO CRUCIANI GIORGIO - NOTAIO AVITABILE CLAUDIO